IL PRETORE In funzione di giudice per le indagini preliminari sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza 4 maggio 1990; OSSERVA A) In data 18 aprile 1990 il procuratore di Benedetti Donato depositava nella cancelleria di questo giudice atto di costituzione di parte civile nei confronti di Tesi Brunero al fine di conseguire il risarcimento di tutti i danni patiti a seguito di incidente stradale; precisava, tra l'altro, di aver tempestivamente sporto querela nei confronti del predetto; B) contestualmente il procuratore depositava istanza di assegnazione di una somma di danaro da imputarsi alla liquidazione definitiva del danno ai sensi dell'art. 24 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, ed il giudice - competendo al pretore dirigente la fissazione dell'udienza soltanto per il dibattimento e per i procedimenti speciali e non anche per la deliberazione di atti da emanarsi nel corso delle indagini preliminari (v. ad. es. art. 263, quarto comma, del c.p.p.) - fissava per il 4 maggio 1990 l'udienza in camera di consiglio disponendo la notifica del decreto a cura dell'istante e richiedeva al p.m. il fascicolo in visione, richiesta cui l'organo dell'accusa aderiva; C) all'udienza il difensore dell'imputato eccepiva l'inammissibilita'della costituzione di parte civile nella fase delle indagini preliminari e l'incompetenza funzionale del g.i.p. a decidere sulla proposta istanza, la parte civile insisteva nelle sue richieste, il p.m. sosteneva l'ammissibilita' della costituzione di parte civile e la competenza a decidere del giudice adito senza concludere nel merito; R I L E V A 1) L'art. 79 del c.p.p. non pone una preclusione iniziale, nel senso che non sia ammissibile la costituzione di parte civile prima dell'udienza preliminare (o dell'udienza in camera di consiglio per la trattazione del giudizio abbreviato - come indica chiaramente il tenore letterale della norma e come e' chiarito dalla relazione al codice - ma indica soltanto il momento a partire dal quale la parte civile puo' esercitare i suoi diritti all'interno degli istituti processuali disciplinati dal codice di rito, il che trova una conferma nell'esame delle norme del libro V, le quali, nel dettare la disciplina delle indagini preliminari, non prevedono la partecipazione della parte civile a nessun atto, limitandola eventualmente alla parte offesa ed al suo difensore (v. incidente probatorio). 2) La descritta limitazione di poteri non puo' peraltro escludere l'esercizio di diritti previsti da altre norme; tra queste rientra l'art. 24 legge n. 990/1969 che attribuisce all'avente diritto al risarcimento del danno da incidente stradale la facolta' di richiedere in via d'urgenza l'attribuzione di una somma di danaro da imputarsi nella liquidazione definitiva del danno, facolta' che puo' essere esercitata tanto nel processo civile che in quello penale. 3) Poiche' la citata norma attribuisce la competenza, tra gli altri, al pretore "sia nella fase dell'istruzione che in quella del giudizio", deve ritenersi che la medesima sia oggi radicata nel giudice per le indagini preliminari durante il perdurare di queste e nel giudice del dibattimento dopo la trasmissione del fascicolo ai sensi dell'art. 558 del c.p.p., stante il disposto dell'art. 209 del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, nonche' dell'art. 328 del c.p.p. 4) Se, dunque, la parte offesa puo' costituirsi parte civile durante le indagini preliminari ed in tale veste puo' tutelare il proprio diritto al risarcimento del danno mediante il procedimento sommario - anticipatorio del contenuto della futura ed eventuale sentenza a cognizione piena - di cui all'art. 24 legge n. 990/1969, il concreto esercizio di tale facolta' incontra seri ostacoli nell'omesso coordinamento tra la normativa codicistica e l'istituto da ultimo menzionato e nella conseguente omessa previsione di una udienza ad hoc in previsione della quale il p.m. debba trasmettere al giudice gli atti e documenti del suo fascicolo rilevanti ai fini della decisione; infatti, come ha giustamente rilevato la difesa dell'imputato, il regime del segreto di ufficio, quale risulta vigere per la fase processuale che interessa ai sensi degli artt. 329 e 335 del c.p.p., non consente che possa farsi luogo a trasmissione al g.i.p. del fascicolo del p.m. o di parte del suo contenuto al di fuori dei casi consentiti dalla legge (ad es. per decidere sulla richiesta di misura cautelare, art. 291 del c.p.p. e, implicitamente, per decidere sull'istanza di sequestro e di restituzione della cosa sequestrata, artt. 368 e 263); ne consegue per il giudice la non conoscibilita' delle risultanze istruttorie e l'impossibilita' di formulare un giudizio per quanto sommario sulla sussistenza di gravi elementi di responsabilita' a carico del conducente, non potendo basarsi sulle deduzioni della parte offesa, che ben difficilmente avra' sul punto prove documentali da offrire, e non potendo assumere informazioni di propria iniziativa. 5) Cosi' ricostruita la fattispecie, deve ritenersi che la norma di cui all'art. 79 del c.p.p., nel suo combinato disposto con l'art. 24 della legge n. 990/1969 ed in relazione alla disciplina del segreto d'ufficio, si ponga in contrasto con l'art. 24, primo comma, della Costituzione per il limite che viene posto al pieno esercizio del diritto d'azione, con l'art. 102, prima comma della Costituzione, per la sostanziale preclusione all'esercizio della funzione giurisdizionale che consegue alla impossibilita' per il giudice di decidere su un'istanza legittimamente propostagli per mancanza di elementi e dello stesso potere di acquisirli; con l'art. 3 della Costituzione dando luogo ad una irragionevole disparita' di disciplina la conoscibilita' per il giudice degli atti del p.m. quando debba decidersi, ad es., su una istanza di dissequestro o di sequestro penale e la loro non acquisibilita' quando debba deliberarsi su un'istanza di concessione di provvisionale. Sulla base delle riassunte osservazioni deve sollevarsi d'ufficio questione di legittimita' costituzionale come sopra circoscritta; nonostante che nel caso di specie il p.m. abbia trasmesso in visione il proprio fascicolo, dovendo ritenersi tale trasmissione irrituale ed i relativi atti non utilizzabili ai fini della decisione sollevata dalla parte civile, la questione e' rilevante non potendo deliberarsi sull'istanza depositata ai sensi dell'art. 24 della legge n. 990/1969 senza la sua previa risoluzione.